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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Sono considerati giorni festivi:

1) tutte le domeniche;

2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;

3) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:

1° gennaio - Capodanno;

6 gennaio - Epifania;

lunedì successivo alla Pasqua;

25 aprile - Anniversario della Liberazione;

1° maggio - Festa del lavoro;

15 agosto - Assunzione;

1° novembre - Ognissanti;

8 dicembre - Immacolata Concezione;

25 dicembre - Santo Natale;

26 dicembre - S. Stefano

ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.

In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui al punto 3) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. In tal caso l'importo della quota giornaliera della retribuzione di fatto, dovuto ai sensi dell'art. 1 del predetto accordo, è determinato dividendo la retribuzione mensile per venticinque.

Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.

Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.Stampa questa pagina