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CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20 maggio 1982, n. 297.

Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 del codice civile sub art. 1 della legge n. 297.

A) Per l'anzianità maturata dal 1° giugno 1982 al 30 giugno 1983 la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato art. 2120 del codice civile.

Dal 1° luglio 1983, con riferimento al sopracitato 2° comma dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo di stipendio;

- ex indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982;

- premio di produzione;

- elemento economico territoriale;

- aumenti periodici di anzianità;

- superminimi ad personam di merito o collettivi;

- 13ª mensilità;

- premio annuo e premio di fedeltà;

- indennità di cassa e di maneggio denaro;

- indennità sostitutiva di mensa;

- indennità speciale di cui all'art. 48;

- indennità di trasporto;

- indennità per lavori in galleria;

- indennità per lavori in alta montagna.

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, 2° e 3° comma, della citata legge n. 297, anche l'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982.

B) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando l'applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro all'impiegato non in prova spetterà una indennità di anzianità pari a tante mensilità dell'ultimo trattamento economico, da computarsi sugli elementi sotto precisati, per quanti sono gli anni di servizio prestati nella categoria impiegatizia.

Inoltre all'impiegato proveniente dalla categoria operai spetta, per ciascun anno di servizio prestato nella categoria operaia, un'indennità nella misura di 15/30 della retribuzione mensile per l'anzianità maturata fino al 30 giugno 1979, e di 23/30 per l'anzianità maturata dopo tale data.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

L'indennità di anzianità deve calcolarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 18 dell'art. 45 computando cioè anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e della indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 in poi.

Se l'impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Chiarimento a verbale

La disposizione di cui al secondo comma della lettera B) si applica agli impiegati per i quali il passaggio dalla categoria operai è avvenuto dopo il 31 maggio 1973 e, ai sensi dell'art. 101, del presente contratto, non ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro.

Norma transitoria

Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro era già in atto il 22 luglio 1979 l'indennità di anzianità è incrementata dell'importo di 140.000 lire - o dell'eventuale minore importo maturato per sesti in base all'allegato 2 del verbale di accordo 22 luglio 1979 - corrisposto in base al predetto accordo a titolo di anticipazione sull'indennità medesima.

È in facoltà dell'impresa, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di cui al presente articolo quanto l'impiegato percepisce in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie), compiuti dall'impresa. Nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento previsto dall'art. 69 del precedente contratto collettivo di lavoro. Stampa questa pagina