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È in facoltà del singolo impiegato di autorizzare il proprio datore di lavoro, con delega individuale debitamente sottoscritta ad operare sulla retribuzione trattenuta di importo definito per contributi a favore delle Organizzazioni sindacali. La delega cessa di avere efficacia dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa è pervenuta al datore di lavoro. Norma transitoria Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° ottobre 1996. Per il periodo precedente si applicano le disposizioni contenute nel C.C.N.L. 23 maggio 1991. |