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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

B) Formazione professionale

La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza, nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.

Infatti lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.

La formazione professionale demandata agli Enti Scuola, anche in collaborazione e coordinamento con i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, deve pertanto essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale, nel duplice aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.

A tal fine è determinante il ruolo del Formedil nazionale, la cui attività va sviluppata nel campo della sicurezza, in coordinamento con la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, al fine di fornire gli opportuni indirizzi ai singoli Enti Scuola Edili e Comitati territoriali paritetici per la prevenzione infortuni.

Le Associazioni nazionali sottoscritte si riservano di approvare, sulla base di un'ipotesi della cui elaborazione è incaricato il Formedil nazionale, uno schema-tipo di statuto degli Enti Scuola di cui all'art. 92 nel quale si ponga in evidenza anche il ruolo che agli Enti stessi compete nel campo della formazione per la sicurezza.

Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:

a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;

b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;

c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;

d) lavoratori occupati;

e) tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Il Formedil nazionale, in collaborazione con la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, elaborerà moduli di corsi formativi per la sicurezza, della durata di otto ore retribuite, da svolgere da parte degli Enti Scuola, per i lavoratori di cui alla lettera a) che si inseriscono per la prima volta nel settore, utilizzando anche le ore di cui alla lettera B) dell'art. 91 del C.C.N.L.

Le modalità attuative sono stabilite dalle competenti Associazioni territoriali.Stampa questa pagina