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CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

E) Piani di sicurezza

In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e nell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento, redatto dall'impresa prima dell'inizio dei lavori e adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, alle tecnologie prescelte, alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che debbono essere osservate al fine di dare concreta applicazione alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto in fasi successive.

Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, deve essere consegnato all'amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.

Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Le parti convengono che il piano di sicurezza è tenuto dall'appaltatore a disposizione della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 103 del C.C.N.L.; inoltre il piano di sicurezza, per il tramite delle singole imprese subappaltatrici, è tenuto a disposizione dei dirigenti delle rispettive rappresentanze sindacali unitarie presenti nel cantiere e costituite a norma del primo comma, punto 1 lett. a) dell'art. 103 del C.C.N.L.

Ove richiesta, l'impresa aggiudicataria o la singola impresa subappaltatrice fornirà alla propria rappresentanza sindacale unitaria chiarimenti sul rispettivo piano adottato, ferme restando le autonome scelte dell'impresa.

Prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall'impresa, i preposti della stessa sono edotti delle disposizioni del piano concernenti le relative lavorazioni.

Nell'ambito delle loro attribuzioni i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell'inizio delle fasi lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza, previste dalle norme di legge e contenute nel piano di sicurezza.

Al fine di favorire la diffusione nel settore della cultura della sicurezza sul lavoro, è demandato alla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, di elaborare criteri orientativi per la redazione dei piani di sicurezza.Stampa questa pagina