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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Le Associazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori dell'edilizia, per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.

Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, il Formedil nazionale, e di organismi territoriali e regionali.

E' affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento e il controllo a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali, nonché contribuire a risolvere le situazioni di difficoltà che dovessero emergere in sede locale.

Le competenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalla parti stipulanti il presente C.C.N.L.

I Formedil regionali, articolazione del Formedil nazionale, hanno il compito, in accordo con le linee guida in materia formulate dal Formedil nazionale e sentito lo stesso, di:

- coordinare l'attività degli Enti territoriali;

- svolgere la funzione di rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;

- assumere funzioni e compiti di orientamento, promozione, progettazione formativa, validazione e diffusione dei supporti didattici, individuazione dei fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale per realizzare omogeneità qualitativa e razionalizzazione delle risorse;

- organizzare la formazione dei formatori.

Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi di personale e strutture degli Enti territoriali, nonché di un finanziamento a carico degli stessi stabilito localmente sulla base degli incarichi di cui sopra, delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti l'anno precedente ed i progetti presentati per l'anno successivo.

Per l'attività del Formedil nazionale, il contributo degli Enti Scuola è fissato dalle Associazioni nazionali contraenti ed è prelevato dagli Enti Scuola, secondo modalità stabilite dalle Associazioni nazionali medesime dalle entrate ad essi derivanti ai sensi del presente articolo.

Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio precedente.

Le Organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza curano l'attuazione pratica delle finalità di cui al presente articolo attraverso il potenziamento dell'Ente territoriale.

Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano lo schema unico di statuto per gli Enti territoriali, sulla base dei principi contenuti nella presente disciplina, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che costituisce allegato al presente contratto.

Gli Enti territoriali devono sovrintendere agli interventi formativi che interessano la categoria attraverso: adeguate iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore; adeguate iniziative di formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri; percorsi professionalizzanti nell'ambito della formazione integrata superiore, secondo le esigenze del mercato del lavoro, con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica ed all'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. L'attività degli Enti territoriali si realizza attraverso la costituzione di strutture esecutive di formazione professionale, sotto la diretta sorveglianza di un Consiglio di amministrazione; laddove tali enti, per accertate obiettive difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti stessi - o ad altri Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro o ad altri organismi appropriati.

L'attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.

Al finanziamento degli Enti territoriali verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali.

Tale fondo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio. Gli Enti territoriali sono amministrati da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti all'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Tali criteri di professionalità saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.

Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività dell'Ente che individua e programma le attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi.

Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.

Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.

Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:

- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;

- giovani neo diplomati e neo laureati;

- giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica);

- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;

- manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;

- lavoratori in mobilità.

Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi.

I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti né con contratto di formazione e lavoro, né con l'apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte.

Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova.

La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dall'Ente territoriale qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della Unione europea, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso l'Ente ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.

Il Formedil nazionale curerà la diffusione del libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati presso gli Enti territoriali, al fine della certificazione dei crediti formativi individuali.

Gli Enti territoriali sono tenuti a trasmettere annualmente al Formedil nazionale i bilanci approvati, secondo lo schema unico che le parti nazionali sottoscritte hanno adottato, per le conseguenti verifiche di conformità.

Per la realizzazione dell'indagine annuale sull'attività formativa del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dal Formedil nazionale.Stampa questa pagina