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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 3 della legge n. 196/97 e dall'art. 64 comma 1, lettera a) della legge n. 488/99 il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi:

1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;

2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;

3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;

4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;

5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione.

Il ricorso al lavoro temporaneo è vietato nelle ipotesi individuate dall'art. 1, comma 4, della legge n.196/97, come modificato dall'art. 64, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al D.M. 31 maggio 1999 e con riguardo agli addetti a:

- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;

- costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;

- lavori subacquei con respiratori;

- lavori in cassoni ad aria compressa;

- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 ed al contratto a termine di cui all'art. 94 del presente contratto non può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

Dichiarazione a verbale

In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi n. 196/97 e n. 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge n. 196/97, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale.

Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale. Entro la data del 31 dicembre 2001 verrà effettuata a livello nazionale la verifica dell'attuazione della presente normativa.

Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell'impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessità di realizzare con il Ministero del Lavoro un accordo quadro che stabilisca:

- le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui all'art. 5 legge n. 196/97 e successive modificazioni;

- le modalità e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente articolo.

Le parti ritengono, ai fini dell'operatività della disciplina convenuta, l'applicazione della contrattazione collettiva dell'edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.

Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.Stampa questa pagina