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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

1) Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 8) dell'art. 45 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.

2) L'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:

a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;

c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;

d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;

e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;

f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;

g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.

In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procedere al rimprovero verbale o scritto.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 98 per il licenziamento senza preavviso.

Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni.

I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile.Stampa questa pagina