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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Le parti confermano la validità del sistema degli Organismi paritetici (Casse Edili, Enti Scuola, CPT) il quale riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore al fine del perseguimento dei seguenti principali obiettivi:

- allargamento dell'ambito di applicazione della contrattazione e controllo della regolarità degli adempimenti;

- sistema premiale a favore di chi è iscritto e versa agli Organismi paritetici;

- attuazione di soluzioni contrattuali appropriate per le caratteristiche del settore, rimanendo valido il criterio della mutualità in un comparto caratterizzato da una presenza rilevante di piccole imprese e dalla mobilità degli insediamenti produttivi e dei lavoratori.

Le parti si impegnano altresì a favorire una più stretta collaborazione tra la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, Formedil e Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per potenziare l'efficacia dei servizi resi al settore.

Le parti riconoscono, peraltro, la necessità di attuare interventi di razionalizzazione sul piano dei costi, del funzionamento del sistema, del rispetto delle regole contrattuali.

Pertanto a questi fini:

- gli Enti paritetici ed in particolare le Casse Edili debbono costituire un sistema dotato di regole uniformi;

- gli Enti medesimi debbono perseguire l'obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora abnorme degli oneri sociali dell'industria delle costruzioni;

- deve essere riequilibrato il rapporto fra retribuzione erogata direttamente dal datore di lavoro e trattamento retributivo complessivo sostenuto dall'impresa.

Le parti medesime si danno atto che:

- gli Enti paritetici rappresentano per loro natura lo strumento di attuazione delle politiche contrattuali e pertanto gli Organi di amministrazione ed il Collegio sindacale sono vincolati a dare ad esse applicazione;

- gli obiettivi appena enunciati vanno realizzati anche mediante il potenziamento del ruolo degli Organismi nazionali di coordinamento;

- i contributi agli Enti debbono essere contenuti nelle misure strettamente necessarie per assicurare le prestazioni istituzionali e pertanto devono essere commisurati alle effettive esigenze della gestione, in modo da ridimensionare le eventuali riserve eccedenti, anche sulla base dei risultati dello studio demandato alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

Per la valorizzazione e il pieno sviluppo dell'attività degli Organismi paritetici territoriali di settore, le parti concordano sul ruolo fondamentale che a tali fini compete agli Organismi paritetici a carattere nazionale.

Il sistema degli Organismi paritetici nazionali è articolato su:

- Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;

- Formedil nazionale e relative articolazioni;

- Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Nel ruolo assegnato agli Organismi paritetici nazionali assumono rilievo primario i seguenti aspetti:

a) estensione su tutto il territorio nazionale della operatività degli Organismi paritetici territoriali, mediante il superamento delle eventuali difficoltà che possano emergere al livello locale;

b) coordinamento e verifica dell'attività degli Organismi territoriali, le cui scelte operative debbono essere improntate a criteri di efficienza, di produttività della spesa e di puntuale attuazione delle pattuizioni nazionali;

c) armonizzazione e maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio, anche mediante la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili;

d) uniformità degli adempimenti delle imprese verso gli Organismi paritetici territoriali, anche sul piano della modulistica compresa la certificazione di regolarità contributiva, e indicazioni sull'impiego dei mezzi informatici, anche agli effetti di un appropriato scambio di informazioni tra gli Organismi medesimi;

e) integrale ed uniforme applicazione degli schemi unitari di bilancio previsti per le Casse Edili e gli Enti Scuola, allo scopo di consentire le opportune verifiche agli Organismi nazionali competenti;

f) effettiva operatività del principio che le soluzioni interpretative degli Organismi paritetici nazionali sono vincolanti per gli Organismi territoriali.

In particolare alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili è demandato di provvedere:

- alla predisposizione di un progetto avente carattere promozionale con il fine di ampliare l'ambito di diffusione delle Casse Edili;

- alla predisposizione entro il 30 settembre 2000 di uno studio sulle Casse Edili avente l'obiettivo del contenimento dei costi amministrativi, dell'accrescimento delle professionalità del personale per un miglior servizio alle imprese ed agli operai iscritti, del contenimento delle eventuali riserve eccedenti;

- alla predisposizione di uno studio per l'informatizzazione delle Casse Edili;

- alla predisposizione di uno studio volto all'armonizzazione delle prestazioni disposte al livello locale.

L'assunzione di tutto il personale degli Organismi paritetici nazionali e territoriali è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti nazionali.

Per il finanziamento della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, le parti nazionali, previa verifica della situazione finanziaria del fondo autonomo previsto dall'accordo nazionale 8 febbraio 1989 e tenuto conto della disponibilità del fondo medesimo, provvederanno a definire la decorrenza di un contributo annuo a carico delle Casse Edili pari, fino al 30 settembre 2001, allo 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L.

Il finanziamento dell'attività del Formedil nazionale è regolamentato dal settimo comma dell'art. 92.

Dal 1° ottobre 2000 il contributo dovuto dagli Enti Scuola al Formedil è fissato nella misura dello 0,008%, fino al 30 settembre 2001, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al comma precedente.

Per il finanziamento della Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, le parti nazionali provvederanno a definire un contributo annuo a carico dei Comitati provinciali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro pari, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001, allo 0,005% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L.

Tale contribuzione è versata dagli Enti Scuola nel caso in cui questi ultimi provvedano alle riscossione del contributo per i predetti CPT.

Entro il 31 marzo di ogni anno le parti si incontrano per esprimere le loro valutazioni in ordine ai bilanci preventivo e consuntivo, ed ai programmi di attività degli Organismi paritetici nazionali, con lo scopo di assumere le relative determinazioni anche per quanto concerne i contributi di finanziamento.

Al fine di cui sopra le parti redigono e sottoscrivono verbale che verrà trasmesso agli Organismi nazionali ed a quelli territoriali, per la materia di rispettiva competenza.

Costituisce impegno prioritario delle parti nazionali sottoscritte

- pervenire entro il 30 giugno 2000 attraverso gli Organismi nazionali di coordinamento ad un sistema di informatizzazione delle Casse Edili e di messa in rete degli altri Enti paritetici territoriali;

- approvare entro il 31 maggio 2000 i modelli unici di denuncia mensile ed il modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che verranno predisposti dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;

- individuare entro il 30 giugno 2000 criteri uniformi per il rilascio dei certificati di regolarità contributiva;

- realizzare l'uniformità degli Statuti delle Casse Edili attraverso l'adozione dello Statuto tipo che dovrà essere concordato dalle parti nazionali;

- consentire alle Organizzazioni territoriali la costituzione di Casse Edili interprovinciali o regionali;

- pervenire all'armonizzazione delle prestazioni territoriali, individuando quelle sulle quali orientare le scelte territoriali secondo un ordine di priorità ed i criteri di anzianità di iscrizione degli operai ai fini di omogeneizzare i requisiti per il diritto alle prestazioni medesime;

- concordare lo Statuto della CNCPT.

Le parti confermano che riveste carattere prioritario per il settore la materia della sicurezza sul lavoro, in considerazione anche delle implicazioni sociali e produttive alla stessa connesse.

Per il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni ambientali, le parti ritengono determinante una politica attiva della sicurezza, realizzata mediante l'apprestamento di una pluralità di interventi che presuppongono il pieno sviluppo ed il potenziamento delle attività e delle iniziative finora assunte.

Le parti confermano l'esigenza strategica del rafforzamento sull'intero territorio dei Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché della Commissione nazionale di coordinamento degli stessi.

Il sistema nazionale di governo della materia della sicurezza è pertanto costituito dai Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni e dalla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Le parti ribadiscono inoltre che la suddetta Commissione paritetica nazionale debba svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei CPT, nonché di interrelazione con gli altri organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e prevenzione.

Le parti ritengono necessario un sempre maggior coordinamento tra le attività della CNCE, del Formedil e della CNCPT.

La Commissione nazionale paritetica di coordinamento dei CPT è impegnata a svolgere la propria attività sulla base dei principi sopra enunciati ed in conformità a quelli globalmente individuati nel presente Protocollo.

Le parti concordano di rimettere alla valutazione locale, qualora si ravvisi in tal modo un miglior funzionamento dei tre organismi paritetici di settore, l'opportunità della definizione e della istituzione di forme integrate di operatività degli Enti stessi.

Le parti si danno atto che ai fini dell'individuazione delle strategie in materia di formazione occorre tener conto:

- della delega alle Regioni dei compiti di programmazione e progettazione dell'offerta formativa rispetto al territorio;

- della riforma del sistema di formazione professionale che introduce i crediti formativi e l'accreditamento degli enti di formazione;

- dell'obbligo formativo fino a 18 anni e dell'elevazione dell'obbligo scolastico;

- della riforma della scuola superiore concepita nell'ottica di un sistema integrato e flessibile tra scuola e formazione;

- dell'attribuzione di un ruolo di rilievo alle parti sociali in sede di programmazione regionale e nazionale;

- della disponibilità per il settore delle risorse derivanti dal fondo per la formazione continua;

- della regolamentazione degli stage e dei tirocini formativi e di orientamento;

- delle indagini sui fabbisogni formativi svolte dalle parti sociali;

- della valorizzazione dell'apprendistato e del ruolo dello stesso nell'ambito dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.

A tal fine nell'intento pertanto di proseguire ad attivare il processo di modernizzazione del sistema formativo e di una maggiore efficienza e razionalizzazione dei compiti delle Scuole Edili, le parti riconoscono che occorre:

- qualificare il sistema creando una rete competitiva sul territorio in termini di offerta formativa e di risorse con un'immagine esterna che sia omogenea e peculiare;

- potenziare l'assetto regionale del Formedil per un supporto alla programmazione a tale livello, per attingere alle risorse delle regioni in termini di finanziamenti per la formazione continua, l'apprendistato e per la concertazione di cui alla regolamentazione comunitaria per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

- che la formazione sia sempre più ancorata ai reali fabbisogni delle imprese e concentrata sulla qualità, sulla sicurezza, sulla formazione esterna per gli apprendisti;

- realizzare un progetto nazionale, articolato territorialmente, di collaborazione tra servizi pubblici all'impiego e Scuole Edili per meglio contribuire all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

- favorire la certificazione degli Enti in coerenza con le normative di legge;

- dare un maggiore impulso all'istituto dell'apprendistato per i giovani anche diplomati:

a) garantendo la validità della sperimentazione ai fini degli sgravi contributivi per le imprese;

b) riconoscendo i crediti formativi acquisiti dall'apprendista nel passaggio da una impresa all'altra;

c) potenziando il ruolo delle parti sociali territoriali nei tavoli di concertazione regionale per la pianificazione delle attività e l'assegnazione delle relative risorse;

- perseguire infine l'obiettivo di ottenere riconoscimenti, anche sotto forma di sgravi contributivi, per i nuovi assunti che hanno seguito corsi di formazione presso le Scuole Edili o ricevuto presso le stesse la formazione teorica per l'apprendistato;

- in relazione alle risorse pubbliche per la formazione continua, promuovere criteri per acquisire il consenso delle imprese a far partecipare i propri lavoratori a tali attività formative attraverso:

. l'istituzione di una riserva pari al 100% delle risorse attribuite al settore edile derivanti dalla contribuzione aziendale dello 0,30% di cui alle vigenti disposizioni di legge, utilizzabile a sportello e senza termini di decadenza da parte del sistema formativo edile attraverso la programmazione e l'attuazione di iniziative formative rivolte alle imprese ed agli operatori della formazione;

- riconoscere nel quadro della riforma dell'obbligo scolastico che il Ministero della pubblica istruzione le strutture paritetiche idonee ai fini dell'assolvimento dell'ultimo anno dell'obbligo scolastico;

- prevedere a livello nazionale il rilascio del libretto dei crediti formativi a conclusione dei corsi di primo ingresso, aggiornamento e riqualificazione realizzati dalle strutture paritetiche;

- elaborare a livello nazionale modalità e percorsi didattici per la formazione dei docenti pratici.

Le parti sottoscritte si riservano di definire entro il 30 giugno 2000:

- procedure dichiarative della nullità degli atti territoriali derogatori relativi agli Enti paritetici, i quali pertanto non esplicano effetti nei confronti degli Enti paritetici i cui Organi di amministrazione e i Collegi sindacali sono vincolati a non dare ad essi esecuzione;

- disposizioni e procedure volte a rendere regolare il funzionamento degli Enti paritetici e a rimuovere comportamenti di disapplicazione delle normative nazionali.

Le parti si danno anche atto che, in adempimento a quanto convenuto nel quarto comma del punto 2 dell'accordo nazionale 11 giugno 1997, nell'eventualità che ancora sussistano casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l'organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto a far cessare tale situazione di incompatibilità.

Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettuano una verifica congiunta di tali situazioni.

Restano fermi gli accordi locali che eliminano le situazioni di incompatibilità.

Le parti confermano quanto regolamentato con l'accordo nazionale 18 dicembre 1998.Stampa questa pagina