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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Il 13 maggio 1996

L'ANCE, L'INTERSIND e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL

convengono quanto segue:

1. E' costituito l'Ente Nazionale denominato Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE)

2. L'Ente è regolato dallo Statuto allegato al presente accordo.

Art. 1 - Costituzione e sede

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile tra ANCE, INTERSIND e Sindacati Nazionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL è costituita la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, di seguito definita CNCE, è l'organismo paritetico nazionale per l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle Casse Edili.

La CNCE non ha scopi di lucro ed ha sede in Roma.

Art. 2 - Scopi statutari

La CNCE svolge i compiti e le funzioni ad essa demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli accordi tra le Associazioni nazionali di cui all'art. 1.

In particolare tali compiti riguardano:

a) il funzionamento dell'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni di cui all'art. 3;

b) la valutazione anche mediante verifiche dirette delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni delle Casse Edili, sulla base dei bilanci che, redatti in conformità allo schema approvato dalle Associazioni di cui all'art. 1, dovranno essere trasmessi dalle singole Casse;

c) la proposta di uno schema unico di regolamento dell'attività delle Casse Edili, da portare all'approvazione delle Associazioni di cui all'art. 1;

d) l'esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione di regolarità contributiva;

e) la proposizione alle Associazioni nazionali di cui all'art. 1, alle quali compete la relativa approvazione, di uno schema di convenzione con Organismi ed istituti che interagiscono con le Casse Edili;

f) la realizzazione di strumenti di formazione ed informazione dei Direttori e del personale delle Casse Edili;

g) la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle Casse Edili;

h) la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere dalle Casse Edili. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di gestione delle Casse Edili;

i) la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull'attività delle Casse Edili;

l) la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili per fornire indicazioni dirette a:

- realizzare una maggiore qualificazione dell'attività delle Casse;

- concentrare la spesa sugli interventi più validi;

- determinare l'armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio;

m) l'omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti delle imprese verso la Cassa Edile, anche sul piano della modulistica, nonché dei criteri di acquisizione dei dati da parte delle Casse stesse; predisposizione delle indicazioni sull'impiego dei mezzi informatici, anche allo scopo di un miglior coordinamento dell'attività delle Casse Edili;

n) l'esame di questioni interpretative e delle esigenze prospettate da singole Casse Edili in ordine alle materie ad esse demandate.

Art. 3 - Osservatorio

La CNCE sovraintende al funzionamento dell'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni, in conformità alla disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed alla relativa regolamentazione attuativa.

Art. 4 - Comitato di Gestione

La CNCE è amministrata da un Comitato di Gestione cui compete di compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione degli scopi statutari.

Il Comitato è composto da 12 componenti di cui 6 nominati dall'ANCE e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori di cui all'art. 1.

Uno dei componenti di parte imprenditoriale potrà essere designato dall'Associazione Sindacale Intersind (1).

Uno fra i membri nominati dall'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'ANCE medesima.

Uno fra i membri nominato dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

I membri del Comitato di Gestione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell'Organizzazione designante anche prima dello scadere del triennio.

Le cariche sono gratuite.

Spetta in particolare al Comitato di Gestione di:

- assumere indirizzi sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate della CNCE;

- definire il programma annuo di lavoro;

- decidere sull'operatività dei progetti specifici, avvalendosi di eventuali gruppi di lavoro e consulenze esterne;

- valutare e deliberare sui capitoli di spesa;

- deliberare sulle comunicazioni di interesse generale per le Casse Edili;

- decidere indirizzi e criteri per l'attuazione della lett. f) dell'art. 2;

- provvedere al funzionamento dell'Osservatorio;

- definire, su proposta del Comitato di Presidenza, il Regolamento per il personale nonché instaurare e risolvere i rapporti di lavoro o di consulenza;

- approvare i bilanci della CNCE;

- segnalare alle Associazioni nazionali di cui all'art. 1 le eventuali clausole, contenute negli Statuti di Casse Edili, non conformi allo Statuto tipo;

- curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni di cui all'art. 1.

Il Comitato di Gestione, con deliberazione assunta di volta in volta, può costituire al proprio interno Gruppi di lavoro per temi specifici.

Il Comitato di Gestione si riunisce di norma ogni due mesi. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente di concerto con il Vice Presidente o su richiesta di almeno due componenti del Comitato stesso.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Comitato.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 5 - Presidente

Il Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 4.

Spetta al Presidente di:

a) rappresentare legalmente l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;

b) sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione;

c) presiedere il Comitato di gestione.

Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni in parte, o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Comitato di Gestione fra quelli designati dall'Associazione dei costruttori edili.

Art. 6 - Vicepresidente

Il Vicepresidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 4.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vicepresidente può delegare per iscritto le sue funzioni in parte, o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Comitato di Gestione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Art. 7 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vicepresidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto.

Al Comitato di Presidenza compete inoltre di:

- coordinare l'attività di tutti i livelli operativi della CNCE;

- amministrare le risorse disponibili, sulla base degli indirizzi del Comitato di gestione;

- decidere l'invio delle comunicazioni alle singole Casse Edili e la definizione di quelle di interesse generale da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione;

- sovraintendere alla funzionalità della Segreteria.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della CNCE deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 8 - Segreteria Tecnica

Per lo svolgimento della propria attività la CNCE si avvale di una Segreteria tecnica professionalmente qualificata.

La composizione della Segreteria tecnica professionalmente qualificata viene deliberata dal Comitato di gestione in conformità agli accordi definiti dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 1.

L'attività della struttura, riguarda in particolare:

- l'esecuzione dei progetti di lavoro;

- l'operatività dell'Osservatorio e, in particolare, il reperimento, la sistemazione e la messa in rete dei dati provenienti dagli Enti paritetici del settore;

- la predisposizione delle comunicazioni alle Casse Edili.

La Segreteria partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione, curandone la redazione dei verbali.

Art. 9 - Entrate

Le entrate della CNCE sono costituite da:

a) contributi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1;

b) interessi attivi sui predetti contributi;

c) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente.

Art. 10 - Bilancio

Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza, approva il bilancio consuntivo del periodo ottobre-settembre scaduto l'anno precedente e il piano previsionale delle entrate e delle uscite che sono trasmessi alle Associazioni di cui all'art. 1, le quali formulano le proprie valutazioni in merito.

Art. 11 - Liquidazione

La messa in liquidazione della CNCE è disposta con accordo tra le Associazioni di cui all'art. 1.

In tale ipotesi, le anzidette Associazioni provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma.

Le Associazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della CNCE, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni a favore della categoria edile che saranno indicate dalle Associazioni di cui all'art. 1.

Art. 12 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Associazioni di cui all'art. 1, sentito il Comitato di Gestione.

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(1) L'Associazione Sindacale INTERSIND è cessata il 31.12.1997Stampa questa pagina