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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Il 5 luglio 1995, in Roma

Tra

l'ANCE, l'Associazione sindacale INTERSIND

e

la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL

considerato quanto disposto nell'art. 25, comma 2, della legge n. 223/91, il quale demanda ai contratti collettivi di categoria l'individuazione delle qualifiche del personale che non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo articolo

concordano sull'opportunità che l'individuazione di tali qualifiche sia operata in armonia con le finalità della legge n. 223/91,

si conviene che, ai fini del calcolo della percentuale del 12% di cui all'art. 25, comma 1, della predetta legge, non sono computabili le assunzioni dei lavoratori appartenenti dal livello quarto in poi per gli impiegati e dal livello terzo in poi per gli operai.

Sono comunque esclusi i lavoratori da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.Stampa questa pagina