Cassa Edile Rimini Untitled Document
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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Il 18 dicembre 1998, in Roma

tra

l'ANCE

l'ANAEPA-CONFARTIGIANATO

l'ANSE-CNA

la FIAE-CASA

la CLAAI

e

la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL

visto il C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato tra l'ANCE, la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL che disciplina l'istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa Edile

visto il C.C.N.L. 27 ottobre 1995 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dell'edilizia ed affini stipulato tra l'ANAEPA-CONFARTIGIANATO, l'ASSOEDILI-FNAE-ANSE-CNA, la FIAE-CASA, la C.L.A.A.I. e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, che disciplina l'istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa Edile Artigiana

premesso che intendono

a) riaffermare comunemente la salvaguardia delle rispettive autonomie contrattuali;

b) assicurare il finanziamento delle Casse Edili prevedendo a carico delle imprese l'uniformità delle aliquote contributive, anche allo scopo di perseguire la parità dei costi tra le imprese;

c) garantire alle imprese ed ai lavoratori appartenenti al settore dell'edilizia l'uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti, erogati per il tramite del sistema delle casse Edili;

d) realizzare l'amministrazione unitaria della gestione finanziaria delle Casse Edili;

- considerato che il sistema delle Casse Edili industriali ed artigiane è espressione dell'autonomia collettiva e che, pertanto, la regolamentazione dell'organizzazione, delle funzioni, delle prestazioni ai lavoratori e dei contributi di finanziamento è riservata alla contrattazione collettiva;

- ritenuto che l'autonomia contrattuale delle parti sottoscritte sia compatibile con l'applicazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori della disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d);

- riaffermato che le parti sottoscritte perseguono una politica di regolarità contrattuale e contributiva e di lotta contro il lavoro sommerso;

- considerata l'opportunità e la volontà di pervenire ad un sistema unitario di Casse Edili;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le Organizzazioni nazionali firmatarie confermano le rispettive autonomie organizzative, sindacali e contrattuali

Art. 2

La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione in ciascuna circoscrizione territoriale e per le materie indicate nello Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra Ance e Federazioni nazionali dei lavoratori sottoscritte e dei relativi accordi territoriali nonché dei contratti ed accordi stipulati dalle Associazioni artigiane e dalle Federazioni dei lavoratori sottoscritte e dei relativi accordi territoriali, ferma restando l'unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e degli adempimenti contributivi.

Qualora tali contratti ed accordi nazionali riguardino istituti a gestione mutualistica non previsti dalla regolamentazione stipulata tra Ance e Federazioni dei lavoratori sottoscritte, l'attuazione da parte della Cassa Edile avverrà previa intesa tra le Organizzazioni sottoscritte. In caso di aspetti specifici relativi ad istituti a gestione mutualistica derivanti da accordi territoriali, l'attuazione stessa previa intesa tra le Organizzazioni sottoscritte unitamente a quelle ad esse aderenti.

Le contribuzioni alla singola Cassa Edile sono versate da tutte le imprese sulla base di aliquote uguali. Le parti sottoscritte si impegnano a definire una uguale base retributiva imponibile convenzionale, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori le cui basi imponibili sono definite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3

In considerazione della situazione esistente, nelle realtà in cui non è operante una Cassa Edile Artigiana, alle Associazioni Artigiane sarà assicurata, mediante nomina diretta, la rappresentanza nel Comitato di gestione e nel Consiglio Generale delle Casse Edili, nei termini di cui all'allegato.

Analogo criterio varrà per il Consiglio di Amministrazione degli Enti Scuola e dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni.

Medesima rappresentanza diretta sarà assicurata alle Associazioni Artigiane sottoscritte, negli Enti e nelle Commissioni Nazionali costituiti dall'ANCE e dalle Federazioni dei lavoratori sottoscritte.

Le modalità ed i termini di attuazione delle rappresentanze di cui sopra sono indicati nell'allegato uno che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Art. 4

Ance e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte e le Organizzazioni territoriali ad esse aderenti si impegnano a concordare ed attuare entro il 31 maggio 1999 le modifiche degli statuti e dei regolamenti degli Enti e delle Commissioni Nazionali e territoriali di cui sopra, necessarie per l'attuazione degli articoli 2 e 3 del presente protocollo.

Art. 5

Le Associazioni Artigiane e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte assumono l'impegno, anche a nome delle rispettive organizzazioni territoriali, a non costituire nuovi Enti bilaterali (Casse Edili Artigiane, Enti Scuola e CPT), a non estendere l'area di operatività territoriale di quelli esistenti e a non partecipare ad Enti bilaterali aventi funzioni analoghe per il settore. Le Associazioni Artigiane sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti impegnano le imprese artigiane associate ad iscriversi alle Casse Edili, salvo quanto previsto dal punto 2) dell'allegato uno.

Art. 6

Nelle realtà territoriali dove è operante una Cassa Edile Artigiana costituita secondo le previsioni del C.C.N.L. di riferimento, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti sottoscritte si incontreranno per definire modalità e termini per ricondurre ad unitarietà il sistema delle Casse Edili, nell'ambito di quanto stabilito al punto 2) dell'allegato uno.

Nelle more di attuazione di quanto convenuto nel primo comma, al fine di dare attuazione anche a quanto previsto dall'art. 37 della legge 109/1994 le parti sottoscritte concordano di definire il riconoscimento della reciprocità nei termini e con le modalità di cui all'allegato due, che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

Art. 7

Tra le Associazioni sottoscritte sarà costituita una Commissione di nove componenti di cui tre dell'Ance, tre delle Organizzazioni Artigiane sottoscritte e tre delle Federazioni dei lavoratori sottoscritte che esaminerà i problemi derivanti dall'attuazione del presente Protocollo.

All'esame della Commissione saranno preventivamente portate le modifiche statutarie di cui all'art. 4.

Entro il 31 maggio 1999, la Commissione effettuerà inoltre la verifica dello stato di attuazione di quanto convenuto al primo comma dell'art. 6.

Art. 8

La materia dell'attribuzione delle quote di adesione contrattuale è regolata con separato accordo tra Ance e Associazioni Artigiane sottoscritte.

Art. 9

Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo Nazionale Unitario di previdenza complementare per i lavoratori del settore. L'accordo attuativo sarà stipulato tra le parti sottoscritte entro il 31 gennaio 1999.

Art. 10

Gli impegni reciprocamente assunti dalle parti sottoscritte con il presente Protocollo sono correlati ed inscindibili fra loro.

Art. 11

Gli allegati formano parte integrante del presente Protocollo che entrerà in vigore dalla data di stipula con validità fino al 31 dicembre 2002.

Esso si intende tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di un quadriennio, salvo disdetta di una delle parti sottoscritte unitariamente intese comunicata almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio.

Il Protocollo ha le caratteristiche dell'ultrattività e potrà essere sostituito solo con nuovo accordo.

Allegato uno

Modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza

1) Aree ad unicità di sistema

La rappresentanza complessiva, nelle singole Casse Edili negli Enti Scuola e nei CPT delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali Artigiane sottoscritte, è attuata con intesa locale, da definirsi entro e non oltre sessanta giorni dalla stipula del presente accordo nelle realtà territoriali ove non è esistente una Cassa Edile Artigiana.

Eventuali divergenze saranno portate alla Commissione di cui all'art. 7 del presente accordo che deciderà entro i trenta giorni successivi.

Per l'accesso a quanto previsto dall'art. 3 commi 1 e 2 è richiesta una soglia minima dell'imponibile contributivo delle imprese complessivamente aderenti alle Organizzazioni artigiane di cui al comma precedente, rapportata all'imponibile contributivo complessivo della Cassa Edile, pari all'8%.

Accertata la condizione di cui al comma precedente, alle Organizzazioni territoriali artigiane aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, sarà attribuito un posto nel Comitato di Gestione della Cassa Edile, qualora la rappresentanza paritetica del Comitato medesimo sia stabilita in 6 componenti e fino a 3 posti qualora la rappresentanza sia stabilita in 9 componenti.

Le deliberazioni del Comitato di Gestione della Cassa Edile sono assunte con il voto favorevole di 9 componenti nella prima ipotesi e di 14 componenti nella seconda ipotesi.

Analoga rappresentanza sarà attribuita nel Consiglio di Amministrazione degli Enti Scuola e dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni.

La rappresentanza spettante alle Associazioni Artigiane sottoscritte negli organi di gestione degli Enti e delle Commissioni Nazionali è stabilita in un terzo dei componenti di parte datoriale per ciascun organo.

Sono fatti salvi gli accordi locali che restano in vigore fino alla scadenza per essi stabilita dalle parti, salvo proroga di comune accordo tra le parti medesime.

Dichiarazione comune

Con riferimento al comma 4 del presente punto 1) le parti sottoscritte convengono di privilegiare la soluzione della composizione della rappresentanza in 9 componenti di parte datoriale e 9 componenti di parte sindacale.

2) Aree con pluralità di Casse Edili

Nei territori in cui è operante una Cassa Edile Artigiana, costituita secondo le previsioni del C.C.N.L. di riferimento, l'attuazione del sistema unitario con le condizioni ed i criteri di cui al presente allegato, sarà realizzata sulla base della seguente procedura

a) le Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, si incontreranno entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo per effettuare una verifica della situazione finanziaria, delle strutture operative, del regime delle prestazioni e delle posizioni individuali dei lavoratori e delle imprese iscritti ai suddetti enti;

b) tale verifica dovrà essere effettuata con l'assistenza di una Società di certificazione scelta di comune accordo a livello territoriale;

c) fermo restando quanto previsto nel paragrafo 1) in relazione alle modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza, le parti territoriali potranno pervenire ad intese diverse in relazione alla rilevanza delle imprese artigiane.

d) la procedura suddetta dovrà essere esaurita entro 180 giorni dalla stipula del presente accordo e le risultanze portate a conoscenza della Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del presente accordo. Eventuali divergenze saranno ugualmente sottoposte in via definitiva alla suddetta Commissione che dovrà esaurire i lavori entro i successivi sessanta giorni.

L'attuazione del sistema unitario sarà completata entro il 31 dicembre 1999.

Allegato due

Regolamento attuativo della disciplina della reciprocità

1) Anche in attuazione dell'art. 37 della legge n. 109/94, si conviene la seguente disciplina di riconoscimento della reciprocità tra le Casse Edili industriali derivanti dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 (di seguito denominate Casse Edili) e le Casse Edili artigiane derivanti dal C.C.N.L. 27 ottobre 1995 (di seguito denominate Casse Edili Artigiane).

La disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti dalle Parti nazionali sottoscritte.

2) La reciprocità si applica alle prestazioni per anzianità professionale edile ordinaria (di seguito denominata APE) di maggio 1999 e successive ed alle prestazioni per anzianità professionale edile straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate per gli eventi successivi al 30 settembre 1998.

La reciprocità è riconosciuta nel caso di uniformità delle regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo delle prestazioni APE o APES.

3) Ai fini della maturazione del requisito per l'APE ordinaria a partire dal biennio 1° ottobre 1996-30 settembre 1998 si cumulano le ore registrate presso Casse Edili e Casse Edili Artigiane.

Agli effetti dell'applicazione degli importi orari previsti dal C.C.N.L. di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana, presso cui l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse, percepite in una Cassa Edile o in una Cassa Edile Artigiana, nella misura del cento per cento.

La prestazione è a carico della Cassa Edile o della Cassa Edile Artigiana cui l'operaio risulta iscritto al momento dell'accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.

Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l'accertamento del requisito, l'operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile od una Cassa Edile Artigiana, la prestazione è ripartita tra la Cassa Edile e la Cassa Edile Artigiana, che provvedono ad erogare direttamente all'operaio l'importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singolo Ente nel suddetto secondo anno.

4) L'operaio ha diritto alla prestazione apes sulla base delle erogazioni per ape ordinaria percepite o maturate, negli otto o dieci anni precedenti l'evento, presso Casse Edili o Casse Edili Artigiane.

La prestazione è erogata dalla Cassa Edile o Cassa Edile Artigiana presso cui l'operaio è iscritto al momento dell'evento.

Peraltro la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana deducono dall'importo della prestazione calcolato a norma del primo comma del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa Edile ad una Cassa Edile Artigiana o viceversa sia dovuto a recesso dell'impresa, la quota della prestazione che, secondo quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di una Cassa Edile Artigiana o di una Cassa Edile, che provvedono a corrispondere direttamente tale quota all'operaio interessato.

La quota suddetta è pari al cento per cento dell'importo della prestazione apes che deriva dalle erogazioni ape ordinaria percepite negli otto o dieci anni precedenti l'evento presso la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana, a seconda, rispettivamente, che al momento dell'evento l'operaio sia iscritto presso una Cassa Edile Artigiana o presso una Cassa Edile.

I passaggi da una Cassa Edile a una Cassa Edile artigiana o viceversa dovuti a recesso dell'impresa antecedente la stipula della presente ipotesi di Protocollo saranno regolati con gli accordi locali di cui all'allegato uno.

5) Le modalità per l'applicazione della presente normativa, con particolare riguardo al rapporto tra Casse Edili e Casse Edili Artigiane e relative documentazioni, sono stabilite dalla Commissione nazionale tra le parti prevista dall'art. 7 del Protocollo.

6) Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l'esame di situazioni locali nelle quali l'applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.

Nota a verbale al protocollo del 18 dicembre 1998

1) Per gli accordi locali attuativi del Protocollo sono competenti:

- le Associazioni territoriali aderenti all'Ance;

- le Organizzazioni territoriali degli artigiani aderenti alle Associazione artigiane sottoscritte;

- i sindacati territoriali FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

2) Laddove le Casse Edili artigiane sono costituite a livello regionale o interprovinciale, agli effetti dell'applicazione del Protocollo si fa riferimento alla situazione in atto in ciascuna provincia.

3) Le Associazioni nazionali sottoscritte e quelle provinciali ad esse aderenti effettueranno in forma unitaria le nomine di cui all'art. 3 del Protocollo, con specificazione della Organizzazione artigiana di appartenenza.

Accordo nazionale 19 maggio 2000

Il 19 maggio 2000, in Roma

tra

ANCE,

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI,

e

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

- in attuazione di quanto convenuto con il Protocollo 18 dicembre 1998;

- considerato che ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo 29 gennaio 2000 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995;

- considerato che tra le Organizzazioni artigiane e i sindacati nazionali sottoscritti è in corso la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 ottobre 1995;

si conviene quanto segue

1. Previdenza complementare

In attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo 18 dicembre 1998, è sottoscritto, contestualmente al presente accordo, l'accordo attuativo della previdenza complementare per il settore delle costruzioni.

Costituisce parte integrante del predetto accordo attuativo della previdenza complementare l'accordo, sottoscritto contestualmente al presente accordo, relativo alla rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei revisori contabili.

2. Casse Edili

Le parti confermano quanto regolamentato con il Protocollo 18 dicembre 1998 per il sistema unitario di Casse Edili.

A decorrere dal 1° giugno 2000, le Casse Edili daranno applicazione a quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo 18 dicembre 1998 nel rispetto delle condizioni stabilite in premessa dal Protocollo medesimo.

Le parti promuoveranno apposite riunioni per la definizione degli accordi locali attuativi del sistema unitario, con la partecipazione delle rispettive organizzazioni territoriali e/o regionali, anche per garantire l'uniformità dei costi tra imprese appartenenti a diverse organizzazioni al fine di determinare una generale situazione di perequata concorrenza.

In riferimento a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2 del Protocollo 18 dicembre 1998, la Commissione trilaterale di cui all'art. 7 del Protocollo medesimo provvederà all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale entro il 31 maggio 2000.

Le parti nazionali sottoscritte procederanno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo ad una verifica delle attuazioni locali del Protocollo 18 dicembre 1998.

L'Ance e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte si impegnano ad approvare entro il 30 settembre 2000 lo statuto-tipo delle Casse Edili, previo esame da parte della Commissione trilaterale di cui all'art. 7 del Protocollo 18 dicembre 1998, che dovrà essere adottato per ciascuna Cassa entro il 31 dicembre 2000.

A decorrere dal 1° giugno 2000 alle riunioni della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, del Formedil e della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro saranno invitati a partecipare con voto consultivo due rappresentanti per ciascun organismo nazionale paritetico designati congiuntamente dalle Organizzazioni artigiane sottoscritte.

Entro il 30 settembre 2000 saranno ridefiniti gli statuti degli Enti paritetici nazionali al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo dei predetti rappresentanti delle Organizzazioni artigiane sottoscritte.

Nelle more del raggiungimento del sistema unitario degli Enti paritetici, anche gli Enti paritetici territoriali costituiti dalle Organizzazioni artigiane sottoscritte e dai sindacati nazionali sottoscritti sono vincolati alle soluzioni definite dagli Organismi paritetici nazionali.

3. Quote di adesione contrattuale

In attuazione dell'art. 8 del Protocollo 18 dicembre 1998 e della dichiarazione comune sottoscritta in pari data, le parti confermano che la materia dell'attribuzione delle quote territoriali di adesione contrattuale alle Associazioni artigiane sarà definita con gli accordi locali di cui all'Allegato 1 del Protocollo medesimo.

Gli accordi locali già esistenti in materia restano in vigore fino alla loro scadenza e possono essere consensualmente prorogati.

Le parti sottoscritte si riservano di definire con separato accordo la materia relativa alle quote nazionali di adesione contrattuale.

Agli effetti di cui alla presente materia non hanno rilevanza i criteri stabiliti per la composizione degli organi di Amministrazione del Fondo di previdenza complementare.Stampa questa pagina