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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

A. Le parti convengono di effettuare una sperimentazione a livello regionale della disciplina della trasferta di cui al presente Protocollo, che sarà avviata a decorrere dal 1° luglio 2000 sulla base dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera B.

Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del C.C.N.L., le parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle quali effettuare la sperimentazione.

B. Le parti demandano alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE)

- di realizzare e rendere operativo, il progetto di informatizzazione delle Casse Edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale le Casse stesse siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare lo scambio dei dati con particolare riferimento alle denunce ed ai versamenti per gli operai in trasferta;

- di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse Edili.

C. a) Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

b) L'impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la Cassa Edile di provenienza.

c) L'impresa è tenuta a comunicare, anche con riferimento all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l'elenco nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano. Tale comunicazione è aggiornata con periodicità mensile.

d) La Cassa Edile di provenienza documenta alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori il numero delle ore, l'importo dei salari ad essa denunciati nonché i versamenti effettuati dall'impresa per ciascun operaio in trasferta ai fini del successivo punto e), trasferendo alla Cassa del luogo di esecuzione l'importo delle quote territoriali di adesione contrattuale afferenti gli operai in trasferta.

e) In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare, su richiesta dell'impresa o del committente, il certificato di regolarità contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta rilasciata dalla Cassa Edile di provenienza in applicazione del punto d).

D. In caso di divergenze interpretative tra Casse Edili o singole imprese e Cassa Edile, la questione è rimessa alla decisione della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

E. La disciplina della trasferta contenuta nella lettera C del presente accordo sarà tempestivamente portata all'esame del Ministero del lavoro agli effetti dell'osservanza dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, anche al fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.

Le parti si incontreranno al termine di un anno dall'avvio della sperimentazione, al fine di valutare l'esito della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni.Stampa questa pagina