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CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Le parti si riservano di definire entro il 31 dicembre 2000 con accordo nazionale l'elenco di prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio Sanitario Nazionale la cui attuazione è demandata alla Cassa Edile di competenza sulla base di un accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazione stipulanti il presente contratto collettivo.

Alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, la Cassa Edile in ogni caso farà fronte con le risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dell'art. 37.

A tal fine è dato incarico alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili di formulare uno schema di regolamentazione, tenendo anche conto della ricognizione della situazione in atto nelle singole Casse Edili e della evoluzione della legislazione sanitaria e fiscale.

La proposta della Commissione conterrà anche l'ipotesi di forme assicurative e/o di convenzionamento con strutture medico-sanitarie.

La Commissione formulerà la propria proposta entro il 30 settembre 2000 in modo da consentire alle parti nazionali di sottoscrivere l'accordo nazionale di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2000.

Per gli impiegati l'accordo nazionale verificherà le possibili modalità di applicazione delle prestazioni sanitarie integrative attraverso forme assicurative e/o di convenzionamento.Stampa questa pagina