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EDILI INDUSTRIA
 
CCNL 29/01/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

1.1. Le parti concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di informazione, sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.

Il sistema di concertazione e di informazione, la cui regolamentazione è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, si inserisce nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale.

1.2. Il sistema di concertazione tra le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- sviluppare momenti e luoghi di confronto tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati locali, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro e sulla formazione professionale;

- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali.

1.3. Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione dei fenomeni del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

Per la sua attività l'Osservatorio si avvale della struttura della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili e può ricorrere a soggetti esterni per la predisposizione di rapporti sull'industria delle costruzioni.

1.4. L'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:

- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;

- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;

- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e di mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.

1.5. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali

A livello nazionale:

In occasione della sessione semestrale di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore anche al fine di individuare obiettivi comuni su:

- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità;

- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione, nonché delle forme di agevolazione sul credito;

- politica del lavoro, con riguardo a: struttura del costo del lavoro, lavoro irregolare e adempimenti contributivi; sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità e flessibilità dell'occupazione; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;

- politiche da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, adempimenti contributivi, sicurezza e prevenzione.

A livello territoriale:

Nella sessione semestrale territoriale, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalla sessione nazionale e dal rapporto dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:

- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;

- mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, l'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;

- attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo i criteri stabiliti dalle Associazioni nazionali.

L'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavori temporaneo, a termine ed il distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario.

1.6. Con periodicità semestrale su richiesta dei sindacati regionali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro aderenti all'Ance si incontreranno con i predetti sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.

Nel corso di tale incontro le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali per la Regione di competenza e sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, sulla struttura dell'occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.

Le informazioni di cui sopra potranno essere distinte in relazione ai seguenti comparti:

- opere pubbliche;

- edilizia non abitativa pubblica e privata;

- edilizia abitativa pubblica e privata.

1.7. Ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori di norma una volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dall'Associazione nazionale imprenditoriale su richiesta delle Associazioni nazionali dei lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale - intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull'intero territorio nazionale e sull'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 100 miliardi l'anno - forniranno alle RSU unitamente alle Associazioni nazionali dei lavoratori informazioni su:

- situazione e previsioni, produttive ed occupazionali dell'impresa;

- struttura e andamento dell'occupazione, per età, sesso e categoria;

- posizione sui mercati interni ed internazionali;

- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;

- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;

- programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

La stessa procedura sarà applicata per i consorzi operativi a carattere nazionale aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 100 miliardi l'anno.

1.8. Ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori di norma una volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro di cui all'art. 39 aderente all'ANCE su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui allo stesso articolo, le singole imprese e i consorzi operativi che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui sfera normale di attività si proietta nell'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 120 lavoratori, forniranno alle RSU unitamente alle Organizzazioni sindacali territoriali informazioni per il suddetto ambito territoriale e con riferimento anche ai singoli cantieri.

Le informazioni sono relative a:

- situazioni e previsioni produttive ed occupazionali per età, sesso e categoria;

- struttura dell'occupazione;

- fabbisogni formativi;

- lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art. 15;

- attuazioni in materia di sicurezza.

La medesima procedura sarà applicata per l'impresa o consorzio operativo, aggiudicatario di un appalto pubblico di notevole rilevanza e di importo di aggiudicazione non inferiore a 35 miliardi, sempreché l'impresa o il consorzio non rientri nella previsione di cui al punto 1.7.

1.9. Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.Stampa questa pagina