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Art. 12 - Riduzione dell'orario di lavoro In riferimento all'art. 1 (orario di lavoro) del contratto integrativo provinciale dell'edilizia stipulato in data 4.5.1992 e in vigore dal 1° ottobre 1989, si conviene che la norma relativa alla riduzione dell'orario di lavoro è sostituita da quanto segue: A decorrere dall'anno 1999, si conviene di fissare agli effetti contrattuali, la prestazione lavorativa di 35 ore settimanali, per un periodo di dodici settimane consecutive, a partire dalla quarta settimana precedente il primo lunedì di dicembre. Per poter realizzare detto orario, saranno utilizzate 16 ore delle ex festività del 2 giugno e 4 novembre, oltre a 40 ore del monte ore annuo dei permessi individuali di cui alla lettera A dell'art. 7 del C.C.N.L. di settore 1991/1994 ed a 4 ore di cui alla lettera B del sopra citato art. 7. Qualora le sopra citate festività venissero reintrodotte, per norma di legge e/o di C.C.N.L. di settore nelle date di loro cadenza di calendario, la riduzione relativa alle 16 ore verrebbe a cessare. Si precisa, inoltre, che le imprese che
intendessero, per esigenze inerenti all'attività produttiva, non
attuare nelle quattro settimane precedenti il primo lunedì di dicembre
la riduzione dell'orario di lavoro, potranno, previa comunicazione ai
loro dipendenti, mantenere l'orario settimanale a 40 ore. |