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Art. 13 - Prestazioni a carico di CEDAIIER 1) Al lavoratore che ne faccia richiesta, verrà erogato un contributo, per l'acquisto o la costruzione della prima casa, pari al tasso di interesse annuo praticato dall'istituto di credito e fino al limite del 5%, per il mutuo acceso dal lavoratore stesso e per la durata di cinque anni; il contributo sul tasso di interesse è a scalare. Il limite massimo della operazione finanziabile è di lire 30.000.000 (trentamilioni). Per accedere al contributo, il lavoratore deve essere regolarmente iscritto alla Cassa Edile da almeno due anni al momento della presentazione della domanda e aver maturato un quorum di mille ore nei dodici mesi precedenti la data di concessione del mutuo. Il contributo previsto andrà richiesto dall'interessato mediante domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione di CEDAIIER, corredata dei seguenti documenti: a) dichiarazione da parte dell'istituto di credito dell'avvenuta deliberazione di concessione del mutuo, attestante che il credito sia stato concesso per costruzione o acquisto di casa; b) certificato di costruzione rilasciato dal competente Comune; c) stato di famiglia e certificazione di nullatenenza da parte dell'Ufficio Imposte Dirette competente. 2) Agli studenti universitari - oltre a quanto già previsto dal regolamento - nell'anno di conseguimento della laurea verrà erogato un contributo fino ad un massimo di lire 1.500.000 in caso di voto pari a 110 e ridotto di lire 50.000 per ogni voto fino a 105; il riproporzionamento successivo avverrà suddividendo lire 1.250.000 per 110 e moltiplicandolo per il voto conseguito fino a 104. L'accesso al contributo è previsto per lo studente il cui padre ha maturato un quorum di 600 ore nei sei mesi precedenti la data di laurea. Il laureato può presentare domanda di contributo entro i sei mesi successivi la data di laurea. Tutti i contributi previsti dal regolamento per gli studenti di ogni grado, sono estesi anche ai figli di pensionati edili od orfani, a condizione che l'ultima attività svolta dal lavoratore prima del pensionamento o del decesso, fosse quella edile regolarmente iscritto alla Cassa. Viene abrogato il requisito di essere fiscalmente a carico del genitore per l'ottenimento del contributo previsto. 3) Tutti i lavoratori saranno sottoposti a visita medica. La periodicità delle visite sarà determinata dal medico incaricato. L'impresa concederà ai lavoratori un permesso retribuito per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione di una visita medica periodica. Detto permesso fino ad un limite massimo di quattro ore, verrà rimborsato per i dipendenti con qualifica operaia, direttamente dalla Cassa Edile all'impresa, attingendo al residuo di gestione della Cassa Edile. Qualora eccezionalmente per l'effettuazione
della visita medica non dovessero essere sufficienti quattro ore, il rimborso
all'azienda delle ore eccedenti verrà effettuato dalla Cassa Edile
a giudizio del Consiglio di Amministrazione della medesima. |