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EDILI ARTIGIANI
 
CONTRATTO PROVINCIALE 22/06/99 TORNA ALL'INDICE

Art. 2 - Azioni con finalità di contrasto della concorrenza sleale, del lavoro nero e irregolare

Considerato che:

- il lavoro abusivo e irregolare caratterizzato dal ricorso all'evasione contributiva I.N.P.S., I.N.A.I.L., Cassa Mutua Edile), dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e dall'evasione fiscale, nel settore edile ha assunto nella provincia di Rimini dimensioni rilevanti, pregiudizievoli sia delle condizioni di lavoro dei dipendenti, sia della sopravvivenza delle imprese che rispettano le normative di legge e contrattuali nei confronti delle quali si determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazione delle regolarità del mercato, non più sopportabili;

- sussiste il comune giudizio sulla assoluta priorità di una iniziativa sistematica e coordinata degli organi di vigilanza (I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - Direzione Provinciale del Lavoro - A.U.S.L.) contro le imprese che utilizzano il lavoro abusivo ed irregolare;

- sussiste la necessità di operare, anche attraverso le relazioni sindacali, per porre le condizioni del rafforzamento della struttura e della operatività delle imprese edili ed affini nella provincia di Rimini, nonché del rilancio del settore delle costruzioni;

le parti firmatarie del presente accordo convengono:

1. Di ridefinire i criteri e la modulistica per il rilascio delle certificazioni liberatorie di regolarità contributiva da inviare alle stazioni appaltanti pubbliche in modo che esse risultino congrue con le denunce contributive dei lavoratori agli altri Istituti previdenziali ed assicurativi (I.N.P.S., I.N.A.I.L.) Le Casse Edili invieranno periodicamente alle stazioni appaltanti pubbliche della provincia di Rimini informazioni relative alle imprese inadempienti.

2. Conseguentemente all'applicazione del precedente punto 1, le associazioni imprenditoriali firmatarie impegnano le imprese associate a condizionare la stipula del contratto di subappalto alla presentazione, da parte delle imprese subappaltanti, del certificato di regolarità contributiva di competenza delle Casse Edili.

Quando gli appalti attengono lavori privati, il contratto prevederà l'obbligo per l'impresa subappaltatrice proveniente da fuori provincia, di iscrivere gli operai alla Cassa Edile locale una volta trascorsi un mese di attività dell'impresa in provincia di Rimini.

Ogni contratto di subappalto vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro, e specificamente del contratto integrativo provinciale, e conterrà una clausola di salvaguardia, in virtù della quale il prezzo verrà saldato previa verifica del regolare versamento della contribuzione ad I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile.

Inoltre l'impresa subappaltatrice dovrà assumere l'impegno di consegnare l'elenco nominativo dei lavoratori utilizzati nel cantiere e di aggiornarlo ad ogni variazione.

Le associazioni imprenditoriali impegnano le imprese associate al rispetto di quanto previsto dai rispettivi contratti integrativi per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione preventiva dei subappalti.

Presso la Cassa Edile, utilizzando le suddette comunicazioni, verrà tenuto l'elenco delle imprese che operano nel subappalto nella provincia di Rimini.

Le imprese esecutrici esporranno in ogni cantiere un cartello contenente l'elenco delle imprese cui sono stati subappaltati lavori edili. Presso il cantiere sarà tenuto un elenco nominativo di tutti i lavoratori impegnati all'interno.

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad operare nei confronti delle imprese non aderenti alle associazioni datoriali firmatarie, per promuovere l'adeguamento a quanto previsto dal presente protocollo.

Le parti firmatarie richiederanno alle stazioni appaltanti pubbliche di dare comunicazione alle Casse Edili delle opere appaltate, nonché di impegnare i direttori dei lavori alla verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro.Stampa questa pagina