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Art. 3 - Elemento Economico Territoriale A decorrere dall'1.1.2000 e per la vigenza del presente contratto, in coerenza con i parametri previsti dal protocollo del 23.7.1993, compresi quelli temporali e le intese nazionali in materia, nonché con l'intesa contrattuale regionale del 13.5.1999 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge n. 135 del 23 maggio 1997, viene istituito un Elemento Economico Territoriale pari al 6% della paga base nazionale in vigore all'1.7.1996, come da tabella seguente e da corrispondersi su tutti gli istituti contrattuali, previa verifica degli indicatori da effettuarsi entro il 31.12.1999.
Per gli apprendisti l'importo dell'E.E.T. sarà riproporzionato sulla base della percentuale di riferimento. In relazione all'erogazione dell'E.E.T. le parti firmatarie convengono di assumere quali indicatori dell'andamento congiunturale edile della provincia di Rimini i seguenti indici: 1. Numero dei lavoratori delle imprese artigiane iscritti alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento. 2. Numero delle imprese artigiane iscritte alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento. 3. Numero delle ore denunciate dalle imprese artigiane alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento. 4. Monte salari denunciato dalle imprese artigiane alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento. 5. Andamento delle ore autorizzate dall'INPS per intervento della CIG. 6. Numero complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori. Le parti verificheranno entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'erogazione (quindi a partire dal 1999), i dati degli indicatori assunti facendo riferimento all'anno edile terminato il 30 settembre, sempre precedente all'anno di erogazione. L'erogazione avverrà a condizione che la verifica dia risultato positivo per almeno tre dei sei parametri sopra elencati. Per l'anno 1999, anche in base a quanto previsto in merito dall'intesa contrattuale regionale del 13.5.1999, verranno erogate le seguenti quote: - con la retribuzione relativa al mese
di luglio 1999 lire 200.000, per gli apprendisti lire 150.000; Tutte le quote sopra indicate saranno
rapportate ai mesi di presenza successivi all'1.1.1999 e non verranno
considerate ai fini di nessun altro istituto contrattuale essendosene
tenuto conto nella determinazione delle quantità.
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