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EDILI ARTIGIANI
 
CONTRATTO PROVINCIALE 22/06/99 TORNA ALL'INDICE

Art. 5 - Capo cantiere

È considerato capo cantiere quel lavoratore che ha la responsabilità della conduzione operativa del cantiere.

Per responsabilità della conduzione operativa del cantiere, a titolo esemplificativo, si deve intendere quel lavoratore che in assenza dell'imprenditore artigiano, sulla base delle direttive o indicazioni di quest'ultimo o del responsabile tecnico del cantiere ha la responsabilità dell'esecuzione dei lavori e coordina tutti i lavoratori dipendenti e non, impiegati nel cantiere.

L'inizio e la fine dell'incarico di capo cantiere devono essere espressamente comunicati per iscritto all'interessato.

Al lavoratore che riceve l'incarico di capo cantiere viene riconosciuta una indennità del 20% da calcolarsi sulla paga globale di fatto.

Art. 6 - Indennità di guida

Ai lavoratori comandati a condurre il mezzo di trasporto, messo a disposizione dall'azienda, per i trasferimenti al cantiere di lavoro e viceversa, il tempo di guida sarà retribuito nella misura di lire 60 per ogni Km di percorrenza a partire dal 1° luglio 1999 e di lire 80 a partire dal 1° gennaio 2000.

I Km di percorrenza retribuiti al lavoratore che conduce il mezzo di trasporto dovranno risultare in apposito modulo mensile che l'azienda metterà a disposizione e che il lavoratore dovrà compilare e firmare.Stampa questa pagina