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Art. 7 - Operaio di 1° livello All'operaio comune che nell'ambito delle declaratorie e mansioni previste dal 1° livello del C.C.N.L. svolga la propria prestazione lavorativa cumulando in essa più mansioni e sia al diretto servizio di operai qualificati e specializzati, dopo 4 anni di attività nel settore verrà corrisposta una indennità pari al 40% della differenza tra la retribuzione globale di fatto dell'operaio comune e quella dell'operaio qualificato. Tale erogazione avviene a partire dal 1° luglio 1999. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Associazioni Artigiane indicheranno alle OO.SS. Firmatarie l'elenco degli operai a cui è stata corrisposta l'indennità. Art. 8 - Indennità di stesa del bitume Ai lavoratori addetti alla stesa manuale
del conglomerato bituminoso, per i lavori effettuati esclusivamente a
mano, viene erogata, a partire dal 1° luglio 1999, una indennità
del 10% da computare sulla retribuzione globale di fatto, limitatamente
per le ore in cui sono impiegati in tale mansione. |