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Art. 11 - Premio di fedeltà e provvidenze Cassa Mutua Edile Le parti convengono di istituire per gli operai pensionandi iscritti alla Cassa Mutua Edile un Premio di Fedeltà che possa garantire loro un'integrazione delle prestazioni di APE/S a partire dagli operai che andranno in pensione nell'anno 1998. Inoltre, si conviene che, fermo restando inalterata la contribuzione complessiva a carico delle Imprese e dei lavoratori alla data di stipula del presente Integrativo, in ragione esclusiva della realizzazione di quanto contenuto nel presente articolo, per finanziare il Premio di Fedeltà e il nuovo sistema di provvidenze erogato dalla Cassa Mutua Edile, si opererà una diversa distribuzione delle contribuzioni a carico delle imprese. Inoltre, le parti convengono di rivalutare globalmente, nell'ambito dell'invarianza del costo complessivo sopra enunciato, i valori delle provvidenze erogate dalla Cassa Mutua Edile, definendo quali da mantenere a da istituire e quali da sopprimere. Sono ovviamente escluse da tale revisione e prestazioni APE/S e APE/O. Infine, le parti si incontreranno, unitamente
agli Organi della Cassa Mutua Edile, per definire contrattualmente quanto
previsto nel presente articolo entro e non oltre il 30 settembre 1998
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