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EDILI INDUSTRIA
 
CONTRATTO PROVINCIALE 28/05/1998 TORNA ALL'INDICE

Art. 3 - Operaio di primo livello

Nell'arco di sette anni consecutivi, dopo sei anni di attività nel settore edile, di cui almeno due nella stessa impresa, all'operaio di primo livello viene erogata una indennità pari al 40% della differenza fra la retribuzione dell'operaio comune con quella dell'operaio qualificato.

Tale erogazione avviene a far data dal 1° gennaio 1999.

Art. 4 - Capo cantiere

Sono indicati Capi cantiere quei lavoratori che oltre ad essere preposti al coordinamento di un gruppo di più operai, abbiano anche compiti operativi, per incarico della Direzione Tecnica del responsabile tecnico dell'Impresa, per seguire cantieri del valore minimo di 6 miliardi nel caso di un unico cantiere e di 8 miliardi nel caso di più cantieri.

A tali dipendenti viene riconosciuta, per il periodo relativo alla funzione di Capo cantiere, una indennità pari al 20%, già comprensiva dell'indennità per Capo Squadra, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del vigente C.C.N.L..

L' inizio e la fine dell'incarico devono essere espressamente notificati all'interessato mediante comunicazione scritta della DittaStampa questa pagina