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Art. 5 - Trasferta - Rimborsi chilometrici Con riferimento al verbale di modifica del 19.6.1995, per le fasce chilometriche successive ai 33 Km, la diaria spettante al lavoratore in trasferta, qualora non fosse possibile procurare il pasto caldo, viene elevata dal 17 al 23%. Art. 6 - Rimborso chilometrico in caso di utilizzo del proprio mezzo per recarsi in cantiere Con riferimento al punto 3 del verbale di modifica del 19.6.1995, le parti convengono di rinviare il confronto al mese di giugno 2000. Art. 7 - Indennità di guida Viene istituita un'indennità di guida per chi conduce il mezzo di trasporto aziendale, pari a lire 50 per ogni Km di percorrenza a far data dal 1° giugno 1998, che sarà elevata a lire 80 per ogni Km di percorrenza a far data dal 1° giugno 2000. Art. 8 - Sospensione o ritiro della patente Nel caso di sospensione o ritiro della
patente, per cause non imputabili al lavoratore, l'azienda concorrerà
ai costo sostenuto dal dipendente per il recupero della patente, nella
misura del 50% fino ad un massimo di lire 200.000
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