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EDILI INDUSTRIA
 
CONTRATTO PROVINCIALE 28/05/1998 TORNA ALL'INDICE

Art. 5 - Trasferta - Rimborsi chilometrici

Con riferimento al verbale di modifica del 19.6.1995, per le fasce chilometriche successive ai 33 Km, la diaria spettante al lavoratore in trasferta, qualora non fosse possibile procurare il pasto caldo, viene elevata dal 17 al 23%.

Art. 6 - Rimborso chilometrico in caso di utilizzo del proprio mezzo per recarsi in cantiere

Con riferimento al punto 3 del verbale di modifica del 19.6.1995, le parti convengono di rinviare il confronto al mese di giugno 2000.

Art. 7 - Indennità di guida

Viene istituita un'indennità di guida per chi conduce il mezzo di trasporto aziendale, pari a lire 50 per ogni Km di percorrenza a far data dal 1° giugno 1998, che sarà elevata a lire 80 per ogni Km di percorrenza a far data dal 1° giugno 2000.

Art. 8 - Sospensione o ritiro della patente

Nel caso di sospensione o ritiro della patente, per cause non imputabili al lavoratore, l'azienda concorrerà ai costo sostenuto dal dipendente per il recupero della patente, nella misura del 50% fino ad un massimo di lire 200.000 Stampa questa pagina