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EDILI INDUSTRIA
 
CONTRATTO PROVINCIALE 28/07/2003  

 

Art. 2
Operaio di I° livello

La percentuale di cui all'articolo 3 del contratto integrativo provinciale del 28.05.1998 è elevata, a far data dal 01.06.2003 al 50%.


Art.3
Trasferta

Il verbale di modifica del 19-06-1995 del contratto integrativo del CCNL di lavoro 7 ottobre 1987, per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Rimini è sostituito dal presente articolo e dai successivi articoli 4 e 5, a far data dal 1° gennaio 2003.
Sono considerati in trasferta quei lavoratori inviati temporaneamente a lavorare in cantieri che si trovino oltre 14 km, misurati per la via più breve ,a partire dalla sede dell'Azienda.
A partire da 14 km vengono istituite le seguenti fasce chilometriche e le relative indennità a carico dell'impresa:

FASCE
INDENNITA'
A far data dal 01/01/2003  
Da 14 a 33 Km Pasto caldo e trasporto
Da 33 a 55 Km Pasto caldo, trasporto e Euro 3,00 giornalieri lordi
Da 55 a 90 Km Pasto caldo, trasporto e Euro 5,00 giornalieri lordi
Oltre 90 Km Pasto caldo, trasporto e Euro 6,00 giornalieri lordi
A far data dal 01/01/2004  
Da 14 a 33 Km Pasto caldo, trasporto e Euro 2,00 giornalieri lordi
Da 33 a 55 Km Pasto caldo, trasporto e Euro 3,00 giornalieri lordi
Da 55 a 90 Km Pasto caldo, trasporto e Euro 5,00 giornalieri lordi
Oltre 90 Km Pasto caldo, trasporto e Euro 6,00 giornalieri lordi


Agli operai in trasferta l'impresa provvederà direttamente a proprie spese al pasto caldo di mezzogiorno, che le parti contraenti dichiarano di privilegiare.
Qualora non fosse possibile procurare il pasto caldo, agli operai compete una diaria del 23% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'articolo 25 del CCNL 29 GENNAIO 2000.
Qualora la trasferta comporti il rientro settimanale, nel caso di pernottamento in luogo, all'operaio spetta a partire dal 01.01.2003 una indennità di Euro 10,00 giornalieri, elevata a Euro 19,00 giornalieri nei casi di rientro bisettimanale, sostitutiva dell'indennità prevista nelle fasce chilometriche. A far data dal 01.01.2004 le sopraindicate indennità verranno aumentate rispettivamente a Euro 13,00 giornalieri e a Euro 22,00 giornalieri.
Restano salve le eventuali condizioni di miglior favore erogate nelle singole unità produttive.
Nel mese di Novembre 2005 le parti convengono di riaprire il confronto sulla materia.Stampa questa pagina