EDILI
INDUSTRIA
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CONTRATTO
PROVINCIALE 28/07/2003 |
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Art. 2
Operaio di I° livello
La percentuale di cui all'articolo 3 del
contratto integrativo provinciale del 28.05.1998 è elevata, a far
data dal 01.06.2003 al 50%.
Art.3
Trasferta
Il verbale di modifica del 19-06-1995
del contratto integrativo del CCNL di lavoro 7 ottobre 1987, per i dipendenti
delle imprese edili ed affini della Provincia di Rimini è sostituito
dal presente articolo e dai successivi articoli 4 e 5, a far data dal
1° gennaio 2003.
Sono considerati in trasferta quei lavoratori inviati temporaneamente
a lavorare in cantieri che si trovino oltre 14 km, misurati per la via
più breve ,a partire dalla sede dell'Azienda.
A partire da 14 km vengono istituite le seguenti fasce chilometriche e
le relative indennità a carico dell'impresa:
FASCE
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INDENNITA'
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A far data
dal 01/01/2003 |
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Da 14 a 33 Km |
Pasto caldo e trasporto |
Da 33 a 55 Km |
Pasto caldo, trasporto
e Euro 3,00 giornalieri lordi |
Da 55 a 90
Km |
Pasto caldo,
trasporto e Euro 5,00 giornalieri lordi |
Oltre 90 Km |
Pasto caldo, trasporto
e Euro 6,00 giornalieri lordi |
A far data
dal 01/01/2004 |
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Da 14 a 33
Km |
Pasto caldo,
trasporto e Euro 2,00 giornalieri lordi |
Da 33 a 55 Km |
Pasto caldo, trasporto
e Euro 3,00 giornalieri lordi |
Da 55 a 90 Km |
Pasto caldo, trasporto
e Euro 5,00 giornalieri lordi |
Oltre 90 Km |
Pasto caldo, trasporto
e Euro 6,00 giornalieri lordi |
Agli operai in trasferta l'impresa provvederà
direttamente a proprie spese al pasto caldo di mezzogiorno, che le parti
contraenti dichiarano di privilegiare.
Qualora non fosse possibile procurare il pasto caldo, agli operai compete
una diaria del 23% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'articolo
25 del CCNL 29 GENNAIO 2000.
Qualora la trasferta comporti il rientro settimanale, nel caso di pernottamento
in luogo, all'operaio spetta a partire dal 01.01.2003 una indennità
di Euro 10,00 giornalieri, elevata a Euro 19,00 giornalieri nei casi di
rientro bisettimanale, sostitutiva dell'indennità prevista nelle
fasce chilometriche. A far data dal 01.01.2004 le sopraindicate indennità
verranno aumentate rispettivamente a Euro 13,00 giornalieri e a Euro 22,00
giornalieri.
Restano salve le eventuali condizioni di miglior favore erogate nelle
singole unità produttive.
Nel mese di Novembre 2005 le parti convengono di riaprire il confronto
sulla materia.
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