EDILI
INDUSTRIA
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CONTRATTO
PROVINCIALE 28/07/2003 |
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Art. 4
Indennità casa lavoro
Ai lavoratori che per esigenze organizzative,
da concordarsi con l'Azienda, dovranno utilizzare il loro mezzo per recarsi
sul cantiere, sarà corrisposto un rimborso chilometrico pari ad
1/5 del costo della benzina per ogni km di strada percorso, detratta la
franchigia, corrispondente alla distanza chilometrica tra casa e luogo
di assunzione (sede legale dell'azienda o eventuali altre sedi di assunzione).
Le parti convengono che dovrà essere privilegiato l'uso dei mezzi
di trasporto messi a disposizione dalla azienda.
Art. 5
Ritiro o sospensione della patente
Nel caso di ritiro o sospensione della
patente, per cause non imputabili al dipendente e comunque sino a giudizio
definitivo, l'impresa garantisce la conservazione del posto di lavoro
e l'operaio potrà essere adibito ad altre mansioni, diverse, da
quelle per le quali era stato assunto . 
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