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EDILI INDUSTRIA
 
CONTRATTO PROVINCIALE 28/07/2003  

 

Art. 6
Indennità Capo Cantiere

L'art. 4 del contratto integrativo Provinciale dell'edilizia del 28.5.1998 è sostituito dal presente articolo
" Sono indicati Capi cantiere quei lavoratori che oltre ad essere preposti al coordinamento di un gruppo di piu' operai, abbiano anche compiti operativi, per incarico della Direzione Tecnica o del responsabile tecnico dell'impresa, per seguire cantieri del valore minimo di 6 miliardi nel caso di unico cantiere e di 8 miliardi nel caso di più cantieri.
A tali dipendenti viene riconosciuta, a far data da1° giugno2003, per il periodo relativo alla funzione di Capo cantiere, una indennità pari al 25%,già comprensiva dell'indennità di capo squadra, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto dell'art. 25 del vigente C.C.N.L. Tale indennità verrà elevata di un ulteriore 10%, qualora il lavoratore frequenti un corso di perfezionamento e aggiornamento, da concordarsi con l'Azienda.
L'inizio e la fine dell'incarico devono essere espressamente notificati all'interessato, mediante comunicazione scritta della Ditta".Stampa questa pagina