EDILI
INDUSTRIA
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CONTRATTO
PROVINCIALE 28/07/2003 |
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Art. 7
Indennità di guida
L'art. 7 del contratto integrativo Provinciale
dell'edilizia del 28.5.1998, nonché il testo di interpretazione
autentica dello stesso, contenuto nella comunicazione del Collegio Costruttori
edili di Rimini del 22.6.1998. alle segreterie Provinciali Fillea Cgil,
Filca Cisl, Feneal Uil di Rimini e la comunicazione di riscontro di queste
ultime del 23.6.1998 di condivisione della interpretazione autentica,
vengono sostituiti dal presente articolo.
"Viene istituita a far data dal 1° gennaio 2003 una indennità
di guida per chi conduce il mezzo di trasporto aziendale pari a E 0,075
per ogni km di percorrenza. Il rimborso chilometrico spetta a quei dipendenti
che guidino il pulmino aziendale per il trasporto degli operai al cantiere
e ritorno."
Art. 8
Indennità stesa bitume
L'indennità di stesa bitume di
cui all'articolo 8 del contratto integrativo provinciale del 28.05.1998,
viene elevata a far data dal 01.01.2003 all'11% e corrisposta a tutta
la squadra impegnata nella stesa. 
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