Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI INDUSTRIA
 
CONTRATTO PROVINCIALE 28/07/2003  

 

Art. 7
Indennità di guida

L'art. 7 del contratto integrativo Provinciale dell'edilizia del 28.5.1998, nonché il testo di interpretazione autentica dello stesso, contenuto nella comunicazione del Collegio Costruttori edili di Rimini del 22.6.1998. alle segreterie Provinciali Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil di Rimini e la comunicazione di riscontro di queste ultime del 23.6.1998 di condivisione della interpretazione autentica, vengono sostituiti dal presente articolo.
"Viene istituita a far data dal 1° gennaio 2003 una indennità di guida per chi conduce il mezzo di trasporto aziendale pari a E 0,075 per ogni km di percorrenza. Il rimborso chilometrico spetta a quei dipendenti che guidino il pulmino aziendale per il trasporto degli operai al cantiere e ritorno."

Art. 8
Indennità stesa bitume

L'indennità di stesa bitume di cui all'articolo 8 del contratto integrativo provinciale del 28.05.1998, viene elevata a far data dal 01.01.2003 all'11% e corrisposta a tutta la squadra impegnata nella stesa. Stampa questa pagina