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EDILI INDUSTRIA
 
CONTRATTO PROVINCIALE 28/07/2003  

 

Art. 9
Azioni di contrasto al lavoro nero


Il comma 9 dell'art. 2 del contratto integrativo provinciale del 28.05.1998 viene sostituito dal seguente comma:
"In riferimento alla necessità di costituire nella provincia di Rimini, anche sulla base del punto 4 del protocollo firmato in Provincia, in data 31 maggio 2003, relativo alla qualità, regolarità e sicurezza sul lavoro negli appalti di opere e servizi, uno sportello unico nel settore edile, per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva e relativa banca dati, le parti concordano di convocare, entro la fine del 2003, un incontro con le altre Associazioni Datoriali del settore, INAIL, INPS, casse edili operanti in Provincia, al fine di definire un'intesa di costituzione e gestione dello sportello unico."

Art. 10
Lavoro temporaneo


Fermo restando quanto definito dall'art. 95 dal ccnl 29.01.2000 e dal punto 3 del verbale di accordo del 29 gennaio 2002, le parti a livello provinciale hanno inteso ulteriormente definire quanto segue:

  1. In applicazione della lettera B del verbale di accordo del 29.01.2002 e dell'art. 4 della legge 196/97, le agenzie di lavoro temporaneo operanti nella Provincia di Rimini, erogheranno ai lavoratori utilizzati dalle aziende edili e affini della Provincia, l'elemento economico territoriale di cui all'art. 2 del presente contratto integrativo, con le stesse modalità ivi previste; a tal fine le parti si impegnano a rendere noto il contenuto del presente contratto alle agenzie fornitrici.

  2. La comunicazione di cui all'art. 7, lettera a, della legge 196/97 è estesa anche alla Cassa Mutua Edile di Rimini e riguarda anche l'impresa utilizzatrice, l'ubicazione del cantiere, l'agenzia di lavoro coinvolta e le mansioni a cui vengono adibiti i prestatori di lavoro temporaneo.Stampa questa pagina