EDILI
INDUSTRIA
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CONTRATTO
PROVINCIALE 28/07/2003 |
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Art. 9
Azioni di contrasto al lavoro nero
Il comma 9 dell'art. 2 del contratto integrativo provinciale del 28.05.1998
viene sostituito dal seguente comma:
"In riferimento alla necessità di costituire nella provincia
di Rimini, anche sulla base del punto 4 del protocollo firmato in Provincia,
in data 31 maggio 2003, relativo alla qualità, regolarità
e sicurezza sul lavoro negli appalti di opere e servizi, uno sportello
unico nel settore edile, per il rilascio delle certificazioni di regolarità
contributiva e relativa banca dati, le parti concordano di convocare,
entro la fine del 2003, un incontro con le altre Associazioni Datoriali
del settore, INAIL, INPS, casse edili operanti in Provincia, al fine di
definire un'intesa di costituzione e gestione dello sportello unico."
Art. 10
Lavoro temporaneo
Fermo restando quanto definito dall'art. 95 dal ccnl 29.01.2000 e dal
punto 3 del verbale di accordo del 29 gennaio 2002, le parti a livello
provinciale hanno inteso ulteriormente definire quanto segue:
- In applicazione della lettera
B del verbale di accordo del 29.01.2002 e dell'art. 4 della legge 196/97,
le agenzie di lavoro temporaneo operanti nella Provincia di Rimini,
erogheranno ai lavoratori utilizzati dalle aziende edili e affini della
Provincia, l'elemento economico territoriale di cui all'art. 2 del presente
contratto integrativo, con le stesse modalità ivi previste; a
tal fine le parti si impegnano a rendere noto il contenuto del presente
contratto alle agenzie fornitrici.
- La comunicazione di cui all'art. 7,
lettera a, della legge 196/97 è estesa anche alla Cassa Mutua
Edile di Rimini e riguarda anche l'impresa utilizzatrice, l'ubicazione
del cantiere, l'agenzia di lavoro coinvolta e le mansioni a cui vengono
adibiti i prestatori di lavoro temporaneo.

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