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MALATTIE
E INFORTUNIO
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Modulo |
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Malattia
Durante l'assenza dal lavoro per malattia, l'impresa,
entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare
mensilmente all'operaio e all'apprendista, non in prova, un trattamento
economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando:
-
la retribuzione oraria
costituita da: minimo di paga base, elemento economico territoriale,
indennità territoriale di settore, ex indennità di contingenza
(solo per artigiani e cooperative si aggiunge anche: elemento distinto
della retribuzione);
-
il numero di ore corrispondente
alla divisione per sei dell'orario settimanale in vigore nella circoscrizione
durante l'assenza per malattia (esempio: 40/6 = 6,666);
- i coefficienti orari indicati nella
seguente tabella:
MALATTIA
OPERAI E APPRENDISTI |
Coefficiente orario
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| Carenza |
1°, 2°, 3°
giorno |
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1,000
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| periodo |
dal 4° al 20°
giorno |
per giorni indennizzati
da INPS |
0,398
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se INPS paga solo 2/5
per ricovero ospedaliero |
0,698
|
| periodo |
dal 21° al 180°
giorno |
per giorni indennizzati
da INPS |
0,198
|
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se INPS paga solo 2/5
per ricovero ospedaliero |
0,598
|
| periodo |
dal 181° al 270°/365°
giorno |
se non paga l'INPS |
0,500
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Sintesi del sistema
di calcolo: tariffa oraria x 6,666 x coefficiente orario
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Il trattamento economico
giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa al
lavoratore per sei giorni la settimana escluse le festività.
Infortunio sul lavoro o malattia
professionale
Durante l'assenza dal lavoro
per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, l'impresa, entro
i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente
all'operaio e all'apprendista, non in prova, un trattamento economico
giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando:
-
la retribuzione oraria
costituita da: minimo di paga base, elemento economico territoriale,
indennità territoriale di settore, ex indennità di contingenza
(solo per artigiani e cooperative si aggiunge anche: elemento distinto
della retribuzione);
-
il numero di ore corrispondente
alla divisione per sette dell'orario settimanale in vigore nella circoscrizione
durante l'assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale
(esempio: 40/7 = 5,714);
- i coefficienti orari indicati nella
seguente tabella:
INFORTUNIO SUL LAVORO,
MALATTIA PROFESSIONALE
OPERAI E APPRENDISTI |
Coefficiente orario
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| carenza |
3 giorni
successivi a infortunio: 100% retribuzione minima c. |
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| carenza |
Prestazione
della Cassa Edile: rimborso ad azienda |
0,234
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| periodo |
dal 4°
al 90° giorno |
per giorni
indennizzati da INAIL |
0,234
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se INAIL
riduce di 1/3 per ricovero ospedaliero |
0,467
|
| periodo |
dal 91°
in avanti |
per giorni
indennizzati da INAIL |
0,045
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se INAIL
riduce di 1/3 per ricovero ospedaliero |
0,336
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Sintesi del sistema
di calcolo: tariffa oraria x 5,714 x coefficiente orario
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Norme generali
L'orario contrattuale settimanale di riferimento è quello vigente
nella Provincia di Rimini nel mese dell'evento.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale si fa riferimento all'orario
settimanale individuale del dipendente.
Il trattamento per malattia, infortunio o malattia professionale, corrisposto
dall'impresa all'operaio è portato in deduzione di quanto dovuto
dall'impresa medesima alla Cassa Edile. La deduzione avviene mediante
conguaglio con le somme dovute alla Cassa, da effettuare in occasione
del versamento a partire dal mese di competenza dell'evento.
La deduzione spetta per intero se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento,
risultino denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore (proporzionalmente
ridotte in caso di lavoro a tempo parziale). Per calcolare il quorum di
450 ore, si computano le ore lavorate ordinarie, le ore comunque retribuite,
quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto dall'impresa
al lavoratore un trattamento economico, le ore di sosta con richiesta
della Cassa integrazione guadagni.
Il trimestre di riferimento è quello scaduto alla fine del mese
precedente all'inizio della malattia (esempio: per una malattia iniziata
in aprile, il trimestre a cui fare riferimento è "gennaio
- marzo").
Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori a 450,
la deduzione è proporzionalmente ridotta; pertanto, la parte non
rimborsata dalla Cassa Edile resta a carico dell'azienda.
Per i lavoratori assunti da meno di tre mesi o in aspettativa, il trattamento
è conguagliato dall'impresa per intero.
Inoltre, l'impresa può usufruire del conguaglio per intero anche
se il dipendente è occupato per la prima volta in edilizia o proviene
da altri settori o comunque sia già stato occupato in edilizia
nei sei mesi precedenti il suo rientro nel settore.
In caso di mancanza del quorum di 450 ore, la Cassa Edile potrà
chiedere ulteriore documentazione per poter assegnare all'azienda l'intero
conguaglio del trattamento senza calcolare la riduzione proporzionale.
Denuncia operai in malattia, in
infortunio sul lavoro o in malattia professionale
Per comunicare alla Cassa Edile il periodo di assenza del lavoratore,
l'impresa ha la possibilità di:
- utilizzare gli apposti campi contenuti
nel modello unico telematico di denuncia mensile dei lavoratori (MUT),
- utilizzare la denuncia mensile di
malattia / infortunio cartacea da trasmettere alla Cassa Edile separatamente
da quella dei lavoratori occupati.
1. Denuncia inclusa
nella denuncia mensile telematica MUT
Per le aziende che dichiarano la malattia e l'infortunio o la malattia
professionale nella denuncia mensile telematica, si riporta di seguito
l'estratto dei campi da utilizzare e le relative note.

· Data
inizio
Mal/Inf |
Indicare la data di effettivo
inizio di malattia, infortunio o malattia professionale, anche se
avvenuto nei mesi precedenti. Il formato della data è giorno,
mese, anno (gg/mm/aa). |
| ·
Fine Mal/Inf |
Indicare
il giorno di termine di malattia, infortunio o malattia professionale,
nel caso in cui questo ricada nel mese di riferimento della denuncia. |
| · Tipo |
Indicare "M"
nel caso di malattia, indicare "I" nel caso di infortunio
o malattia professionale |
| · Ric. |
Indicare "S"
nel caso in cui l'evento sia dovuto ad una ricaduta. |
| · Ore ass.
ing. |
Indicare il numero delle
ore di assenza ingiustificata nel mese precedente l'evento. |
| · Conguaglio
/ Rimborso |
Indicare l'importo del
trattamento economico corrisposto al lavoratore, di cui all'impresa
compete il conguaglio sui versamenti dovuti alla Cassa Edile.
N.B. Tale somma deve corrispondere a quella calcolata dalla
Cassa Edile.
L'importo va arrotondato all'unità di Euro. |
Indichiamo le seguenti
istruzioni valide per le aziende che usano questo sistema di denuncia:
- Gli importi del trattamento economico
di malattia / infortunio calcolati dall'azienda devono essere uguali
a quelli calcolati dalla Cassa Edile.
- L'azienda può sviluppare autonomamente
i conteggi del trattamento economico dell'assenza da indicare nella
denuncia mensile, che comunque devono corrispondere a quelli della Cassa
Edile.
- Per le somme da porre a conguaglio
con i versamenti dovuti alla Cassa Edile, si fa riferimento esclusivamente
agli importi calcolati dalla Cassa Edile.
- Eventuali differenze in più
o in meno tra gli importi calcolati dall'azienda e quelli calcolati
dalla Cassa Edile, saranno poste a credito oppure a debito dell'impresa.
- Il calcolo delle ore del trimestre
precedente si effettua sommando le ore dichiarate nelle denunce dei
lavoratori inviate alla Cassa Edile.
Va trasmesso alla Cassa Edile copia
dei certificati medici dei periodi di assenza per effettuare i necessari
controlli amministrativi. Alla Cassa Edile va inviata anche copia di
eventuale corrispondenza ricevuta dall'INPS o dall'INAIL, riferita a
periodi di assenza scoperti o non pagati dagli Istituti.
2. Denuncia disgiunta dalla denuncia
mensile dei lavoratori occupati
Le aziende che utilizzano la denuncia
mensile di malattia / infortunio cartacea, separata da quella dei lavoratori
occupati, non sono tenute a riportare i periodi di assenza nella denuncia
mensile telematica dei lavoratori. Comunque, nel caso lo facessero, l'assenza
del lavoratore risulterà già acquisita dalla Cassa Edile.
Le aziende che in tempi brevi desiderano ricevere gli importi del trattamento
economico di malattia / infortunio elaborati dalla Cassa Edile, da corrispondere
ai lavoratori e da porre a conguaglio con quando dovuto alla Cassa stessa,
devono trasmettere la denuncia con sollecitudine, dopodiché la
Cassa Edile comunicherà gli importi con apposito prospetto.
Insieme alla denuncia va trasmesso alla Cassa Edile copia dei certificati
medici dei periodi di assenza per compiere i necessari controlli amministrativi.
Alla Cassa va inviata anche copia di eventuale corrispondenza ricevuta
dall'INPS o dall'INAIL, riferita a periodi di assenza scoperti o non pagati
dagli Istituti.
Modello di denuncia operai ammalati,
infortunati
La denuncia mensile degli operai ammalati
e/o infortunati va trasmessa alla Cassa Edile con timbro e firma dell'azienda
e deve contenere i seguenti dati essenziali:
· Cognome, Nome e data di nascita dell'operaio ammalato.
· Data inizio: va indicata la data di effettivo inizio dell'evento
di malattia o d'infortunio, anche se avvenuto nei mesi precedenti.
· Tipologia di evento: Indicare "M" nel caso di malattia,
indicare "I" nel caso di infortunio o malattia professionale.
· Periodo di assenza: va indicato il periodo di assenza del mese
a cui la denuncia si riferisce (risultante dalla certificazione medica).
· Nel campo "ricaduta" indicare "SI" nel caso
in cui l'evento sia una ricaduta.
· Nel campo "prosegue la malattia" indicare "SI"
se la malattia prosegue nel mese successivo.
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