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TRATTAMENTO FISCALE "CONTRIBUTO CASSA EDILE"
 
     

TRATTAMENTO FISCALE "CONTRIBUTO CASSA EDILE"

In conformità ai chiarimenti della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), comunichiamo che, come negli anni passati, la quota a carico del lavoratore (pari allo 0,50%) del contributo istituzionale versato alla Cassa Edile (pari al 3%) non è soggetta a ritenuta fiscale.
La quota a carico del datore di lavoro (5/6 del contributo pari al 2,5%) è soggetta a ritenuta fiscale solamente per la parte della contribuzione destinata a finanziare assistenze a carattere non sanitario.
Alle Imprese edili iscritte ed agli Studi di consulenza, al fine di poter eseguire correttamente il calcolo del conguaglio fiscale 2010 e delle trattenute fiscali mensili dell'anno 2011, comunichiamo che la Cassa Edile di Rimini ha stimato l'incidenza percentuale delle prestazioni non sanitarie, erogate nel 2010, sul monte salari dello stesso periodo, nella misura dello 0,27%.
I datori di lavoro pertanto, in fase di determinazione del reddito complessivo da considerare in fase di conguaglio fiscale, dovranno verificare la corretta applicazione della suddetta quota da assoggettare a ritenuta fiscale, che andrà applicata (salvo conguaglio a fine anno) anche per l'anno 2011.
La percentuale della contribuzione "Cassa Edile" destinata ad alimentare prestazioni di carattere sanitario, pari alla stessa percentuale dello 0,27%, è invece esente fino al limite previsto dalla vigente normativa. Considerata l'entità degli imponibili, è evidente che tale quota di contribuzione non potrà superare, per ogni lavoratore, il limite previsto.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

UFFICIO DIREZIONE
Roberto Zavatta

Rimini, 20 dicembre 2010





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