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TRATTAMENTO
FISCALE "CONTRIBUTO
CASSA EDILE"
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Come negli anni precedenti, in conformità
ai chiarimenti della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
(CNCE), comunichiamo che la quota a carico del lavoratore (1/6 del contributo,
pari allo 0,50%) del contributo istituzionale versato alla Cassa Edile
(del 3%) non è soggetta a ritenuta fiscale.
La quota a carico del datore di lavoro (5/6 del contributo, pari al 2,5%)
è soggetta a ritenuta fiscale solamente per la parte della contribuzione
destinata a finanziare assistenze a carattere non sanitario.
Alle Imprese edili iscritte ed agli Studi di consulenza, al fine di poter
eseguire correttamente il calcolo del conguaglio fiscale 2011 e delle
trattenute fiscali mensili dell'anno 2012, comunichiamo che la Cassa Mutua
Edile di Rimini ha stimato l'incidenza percentuale delle prestazioni non
sanitarie erogate nel 2011, sul monte salari dello stesso periodo, nella
misura dello 0,28%.
I datori di lavoro pertanto, in fase di determinazione del reddito complessivo
da considerare in fase di conguaglio fiscale, dovranno verificare la corretta
applicazione della suddetta quota da assoggettare a ritenuta fiscale,
che andrà applicata (salvo conguaglio a fine anno) anche per l'anno
2012.
La percentuale della contribuzione "Cassa Edile" destinata ad
alimentare prestazioni di carattere sanitario, pari alla percentuale dello
0,26%, è invece esente fino al limite previsto dalla normativa
vigente. Considerata l'entità degli imponibili, è evidente
che tale quota di contribuzione non potrà superare, per ogni lavoratore,
il limite previsto.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
UFFICIO DIREZIONE
Roberto Zavatta
Rimini, 16 dicembre 2011
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